Se la situazione economica del nucleo familiare peggiora gli assegnatari di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico possono chiedere una riduzione del canone.
Il peggioramento può essere causato da licenziamento, sospensione, cassa integrazione, mobilità, pensionamento o morte, di un membro del nucleo familiare che contribuiva alla formazione del reddito.
L'ente proprietario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, che può eventualmente avvalersi della collaborazione di un ente gestore ad esempio le ALER, deve tenere conto della variazione e rideterminare un canone provvisorio.
Gli effetti del canone provvisorio decorrono dal mese successivo alla variazione stessa, fino al successivo aggiornamento dell'anagrafe per il relativo conguaglio (Legge regionale 04/12/2009, n. 27, art. 31, com. 11).