Pubblicizzare mediante striscioni e stendardi

Pubblicizzare mediante striscioni e stendardi

Lo striscione e lo stendardo sono elementi realizzati in materiale di qualsiasi natura, non hanno rigidezza né superficie di appoggio e sono esclusivamente finalizzati alla promozione di messaggi pubblicitari. Sono caratterizzati da una particolare lunghezza e devono essere ancorati sia sul lato superiore che su quello inferiore. 

L'utilizzo di striscioni e stendardi è ammesso soltanto per promuovere manifestazioni e spettacoli e l'esposizione è limitata al periodo dello svolgimento, alla settimana precedente e alle 24 ore successive agli eventi.

La pubblicità con gli striscioni e gli stendardi è consentita esclusivamente nelle zone indicate dal Piano generale degli impianti di affissione approvato dal Comune.

Per installare striscioni e stendardi pubblicitari occorre ottenere apposita autorizzazione come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 53 e dal vigente Regolamento comunale.

Requisiti oggettivi

In caso di installazione, i manufatti devono essere installati e realizzati:

  • in modo da garantire la resistenza all'azione degli agenti atmosferici
  • in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza in modo da tutelare l'incolumità di persone ed animali e la sicurezza delle cose
  • in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 23, di quelle contenute al paragrafo terzo del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 e di quelle contenute nel Regolamento comunale
  • tenendo conto della natura del terreno, del punto di attacco, della spinta del vento, ecc. in modo da garantire la stabilità e non costituire pericolo per la pubblica incolumità
  • in modo da non pregiudicare la staticità dell'edificio.

I requisiti specifici tecnici che devono rispettare i mezzi pubblicitari, come le dimensioni, la forma, la luminosità e l'ubicazione consentita, sono stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, dalle Leggi Regionali in materia e dal Regolamento comunale.

Approfondimenti

Pagamento del canone unico patrimoniale

L'installazione di pubblicità esterna e pubbliche affissioni è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale al rilascio dell'autorizzazione (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835).

Le targhe professionali che identificano la sede dello studio professionale non sono soggette all'imposta pubblicitaria.

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Ultimo aggiornamento: 27/06/2024 10:33.36