Per i figli nati all'interno del matrimonio la dichiarazione di nascita può essere fatta dal padre o dalla madre. Per i figli naturali nati al di fuori del matrimonio la dichiarazione deve avvenire:

  • alla presenza dei due genitori, se entrambi vogliono riconoscere il figlio
  • alla presenza dell'unico genitore che vuole riconoscere il figlio.

La dichiarazione di nascita deve essere resa dai genitori al Comune di residenza dei genitori oppure al Comune di nascita del bambino entro dieci giorni dalla nascita portando con sé un documento di identità valido e l'attestazione di nascita.

In alternativa la dichiarazione di nascita può essere resa presso il centro di nascitaIn questo caso entro tre giorni, i genitori devono presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita, ospedale o casa di cura, con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. La direzione sanitaria invierà poi l'atto al Comune di residenza dei genitori oppure al Comune di residenza indicato dai genitori se questi ultimi risiedono in Comuni diversi.

In alternativa ai genitori, la dichiarazione di nascita può essere fatta da un procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto. Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

I giorni decorrono dal giorno successivo alla nascita. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In questo caso l'ufficiale dello stato civile provvede a redigere l'atto di nascita e a segnalarlo al procuratore della Repubblica.

Durata massima del procedimento amministrativo
La conclusione del procedimento è immediata.
Pagamenti
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

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Ultimo aggiornamento: 27/06/2024 10:33.36